Articolo 50 del codice della strada ed informazioni ausiliarie
Biciclette normali ed a pedalata assistita
Articolo 50
Velocipedi
Codice della Strada
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 18 maggio 1992, n. 114
Nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285
Titolo 3 - Dei veicoli Capo 1 - Dei veicoli in generale
1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare . (1)
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 24, L. 03.02.2003, n. 14. Si riporta di seguito il testo previgente:
" 1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. "
Monopattini
Il monopattino non motorizzato può essere considerato un velocipede. Ma quando è motorizzato non può essere paragonato ad una bicicletta a pedalata assistita e quindi la circolazione con motore alimentato non rispettra l'articolo 50 del codice della strada. Se spinto dalla forza dell'uomo può circolare sulle strade ed in tal caso il motore deve essere spento. Il motore può essere alimentato su percorsi pedonali o in aree private e quindi non su strade. Naturalmente il corretto utilizzo dipende dalla sensibilità e dal buon senso dell'utilizzatore.